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- Riforma doganale dell'UE del 2026
Riforma doganale UE 2026 per i commercianti online
Indice dei contenuti
Novità dal 1° novembre 2026
- Germania: Il PDDP diventa obbligatorio per tutti gli invii B2C fino a EUR 150 (finora soltanto con registrazione IOSS). La registrazione sarà possibile esclusivamente tramite i servizi online «Documenti di accompagnamento Merci leggere Internazionale» oppure «Creare una lettera di vettura (fatturazione successiva)».
- In tutta l’UE: Per tutti gli invii B2C fino a EUR 150 sono ora obbligatorie le informazioni di prodotto (Product Identifier) per ogni singolo articolo (M-PID, NS-PID, eventualmente S-PID), indipendentemente dal valore della merce. In assenza di tali informazioni, l’invio sarà restituito al mittente. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione «Nuovi dati obbligatori a livello di articolo».
- Handling Fee: Per l’importazione di invii B2C nell’UE verrà applicata una commissione di elaborazione aggiuntiva di circa EUR 2 per riga di articolo.
Cosa cambia per il Suo negozio
Panoramica delle tre conseguenze
Calcolo del checkout: a seconda del numero di articoli diversi presenti in un ordine, potrebbero essere applicati dazi aggiuntivi che influenzano il calcolo dei prezzi e delle spese di spedizione.
Comunicazione con i clienti: se i dazi vengono riscossi al momento della consegna (DAP), i vostri clienti dovrebbero esserne informati in anticipo; in caso contrario, potrebbero verificarsi sorprese al momento della consegna ed esperienze negative.
Margine: a seconda dell’assortimento e del numero di righe di articoli per ordine, l’imposta incide in misura diversa sul Suo margine. Vale la pena effettuare un calcolo preventivo.
Chi paga? Spiegazione sulla base di due casi
Nelle spedizioni B2C sono determinanti lo status IOSS e il paese di destinazione
Per le spedizioni a clienti finali con un valore della merce fino a 150 euro sono rilevanti due casi: o i vostri clienti pagano al momento della consegna (DAP) oppure siete voi a sostenere l’imposta e ricevete da noi una fattura a posteriori (PDDP). La seguente panoramica illustra quale dei due casi si applica.
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La vostra situazione (B2C, <= 150 EUR) |
Chi paga |
Cosa fare |
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Registrato IOSS, paesi di destinazione BE, DK, DE, FI, FR, LU, AT, PT, SE A partire dal 1° novembre 2026, per la Germania il PDDP diventa obbligatorio per tutti gli invii B2C fino a EUR 150, anche senza registrazione IOSS. |
PDDP – Lei (tramite posta) |
Assicurarsi che i dati di fatturazione e la registrazione dei dati siano corretti nei «Documenti di accompagnamento per merci di piccolo valore internazionali» o nella «Creazione della lettera di vettura (contro fattura)». |
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Senza IOSS, altri paesi dell’UE |
DAP – Destinatario |
Informare i clienti finali di eventuali costi aggiuntivi (modelli, sezione 6). |
Impatto sul checkout e sul calcolo dei prezzi
Un esempio di calcolo
L’imposta è dovuta per ogni riga di articolo dichiarata (codice HS) – non per singolo pezzo. È possibile dichiarare più pezzi dello stesso articolo in una singola riga di articolo. A partire dal 1° novembre 2026 verrà applicata inoltre una tassa aggiuntiva di circa EUR 2 per riga di articolo. Gli esempi seguenti illustrano l’ordine di grandezza:
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Esempio di ordine |
Voci di articolo (codici HS) |
Tassa a partire dal 1° luglio 2026 |
Tassa a partire dal 1° novembre 2026 |
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Articolo singolo |
1 |
3 EUR |
5 EUR |
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Ordine misto |
3 codici HS diversi |
9 EUR |
15 EUR |
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Ordine di grandi dimensioni |
5 codici HS diversi |
15 EUR |
25 EUR |
Nota: i valori riportati sono puramente indicativi; fanno fede le disposizioni esecutive definitive dell’UE e le specifiche attuazioni a livello nazionale.
Nuovi dati obbligatori a livello di articolo
Dal 1° novembre 2026 saranno obbligatori dati aggiuntivi per ogni articolo fino a EUR 150 di tutti gli invii B2C destinati all’UE, indipendentemente dal valore della merce o dalla modalità di spedizione. In assenza di uno dei dati obbligatori, l’invio sarà restituito al mittente.
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Campo |
Significato |
Obbligatorietà |
Fonte del dato |
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Merchant Product Identifier (M-PID) |
Numero articolo interno del commerciante online per il relativo articolo |
Obbligatorio |
Sistema shop online, ERP o sistema di gestione delle merci |
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Non-Standardised Manufacturer Product Identifier (NS-PID) |
Codice prodotto o numero di modello del produttore non standardizzato |
Obbligatorio |
Prodotto, imballaggio, fattura o dati del produttore/fornitore |
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Standardised Manufacturer Product Identifier (S-PID) |
Identificatore standardizzato del prodotto, ad es. GTIN/EAN, ISBN o UPC |
Obbligatorio se disponibile |
Codice a barre sull’imballaggio originale, dati del produttore, del fornitore o del prodotto |
Esempio: Un commerciante online spedisce in Germania un iPhone 8 ricondizionato (64 GB, nero) come invio B2C con un valore della merce pari a EUR 149.
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Campo |
Valore di esempio |
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M-PID |
REF-IP8-64-BLK-001 |
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NS-PID |
MQ6G2ZD/A |
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S-PID |
0190198451017 |
Gli M-PID e gli NS-PID sono definiti direttamente dal commerciante o dal produttore. Non è necessaria alcuna registrazione presso un organismo ufficiale. Attualmente non è prevista nemmeno una struttura specifica. È importante soltanto che gli identificatori vengano utilizzati in modo coerente nel proprio sistema e consentano un’associazione univoca al rispettivo articolo.
Dal 01.11.2026 tali dati potranno essere inseriti nei servizi online per clienti commerciali «Documenti di accompagnamento Merci leggere Internazionale» e «Creare una lettera di vettura (fatturazione successiva)», nonché nel servizio online per clienti privati «Creare una lettera di vettura (pagamento in contanti)». In WebStamp questa funzionalità sarà disponibile dalla fine di novembre 2026.
Dal 1º gennaio 2027 sarà possibile registrare la IOSS Right to Use Reference richiesta in aggiunta per gli invii IOSS tramite piattaforme di e-commerce come Amazon Marketplace o Etsy. Essa conferma l’autorizzazione all’utilizzo del numero IOSS indicato. Tale riferimento vi sarà fornito dal titolare del numero IOSS.
Nuova commissione di trattamento
A partire dal 1° novembre 2026, l'Unione europea introdurrà una nuova commissione di trattamento (Union Handling Fee) oltre all'attuale tassa doganale. La commissione dovrebbe applicarsi a tutte le spedizioni B2C e sarà addebitata in aggiunta a eventuali dazi all'importazione, all'IVA o alla tassa doganale già in vigore dal 1° luglio 2026.
In base alle informazioni attualmente disponibili, la commissione di trattamento ammonterà presumibilmente a circa EUR 2 per riga articolo. Le disposizioni e le tariffe definitive sono ancora in fase di definizione da parte dell'Unione europea. Le informazioni presenti su questa pagina saranno aggiornate di conseguenza.
Importante
La commissione di trattamento (Union Handling Fee) è un elemento autonomo della riforma doganale dell'UE e non sostituisce l'attuale tassa doganale. A seconda della spedizione, entrambi gli addebiti possono essere applicati contemporaneamente.
Importante
La commissione di trattamento (Union Handling Fee) è un elemento autonomo della riforma doganale dell'UE e non sostituisce l'attuale tassa doganale. A seconda della spedizione, entrambi gli addebiti possono essere applicati contemporaneamente.
IOSS vs. Non-IOSS – e onboarding PDDP
Cosa comporta la vostra situazione di partenza
Il fatto che siate registrati nella procedura IOSS determina le modalità di riscossione dell’imposta e l’esperienza che i vostri clienti vivranno al momento della ricezione della spedizione.
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Aspetto |
Registrato nell’IOSS |
Senza IOSS (Non-IOSS) |
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Incasso |
PDDP – fatturazione a posteriori da parte delle Poste a vostro carico |
DAP presso il destinatario |
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Esperienza dei vostri clienti |
Nessuna sorpresa al momento della ricezione della spedizione |
Il destinatario paga al momento della ricezione della spedizione |
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Il nostro consiglio |
Assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti per il PDDP |
Informare i clienti finali o verificare l’IOSS o una soluzione alternativa |
Ecco come prepararsi al PDDP
Per il servizio PDDP è necessario disporre di un rapporto di fatturazione con la Posta CH SA, nonché inserire i dati relativi alla spedizione e alle dogane nelle sezioni «Documenti di accompagnamento per merci di piccolo valore internazionali» (dopo aver effettuato l’accesso) o «Creare lettera di vettura (contro fattura)». Nel campo «Assunzione dei costi PDDP», selezioni «sì, mi assumo i costi». Se questi requisiti sono soddisfatti, ci occuperemo noi dell’incasso e Le addebiteremo successivamente le spese. La assisteremo durante la procedura di onboarding.
Soluzioni personalizzate per esigenze uniche Consulenza personalizzata per l'impostazione ottimale della spedizione e della logistica
Noi della Posta Svizzera sappiamo che ogni mercato ha le sue sfide uniche. Ecco perché siamo qui per aiutarla ad esportare da o verso la Svizzera. Grazie alla nostra vasta esperienza e all'approccio personalizzato, insieme troveremo la soluzione ottimale per il suo setup di spedizione e logistica.
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