Riforma doganale UE 2026 per i commercianti online

A partire dal 1° luglio 2026, sulle spedizioni di merci con un valore fino a EUR 150 destinate all’UE verrà applicato un dazio doganale di 3 euro per articolo (per ogni codice HS). Dal 1° novembre 2026 entreranno inoltre in vigore nuovi dati obbligatori a livello di articolo, nonché la prevista commissione supplementare di trattamento. Qui scoprirete cosa ciò comporta per il calcolo del checkout e la comunicazione con i clienti – e cosa potete fare fin da ora.
David Mäder - Product Manager  |  09.10.2026  |  Tempo di lettura 3 Min
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Indice dei contenuti

Novità dal 1° novembre 2026

  • Germania: Il PDDP diventa obbligatorio per tutti gli invii B2C fino a EUR 150 (finora soltanto con registrazione IOSS). La registrazione sarà possibile esclusivamente tramite i servizi online «Documenti di accompagnamento Merci leggere Internazionale» oppure «Creare una lettera di vettura (fatturazione successiva)».
  • In tutta l’UE: Per tutti gli invii B2C fino a EUR 150 sono ora obbligatorie le informazioni di prodotto (Product Identifier) per ogni singolo articolo (M-PID, NS-PID, eventualmente S-PID), indipendentemente dal valore della merce. In assenza di tali informazioni, l’invio sarà restituito al mittente. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione «Nuovi dati obbligatori a livello di articolo».
  • Handling Fee: Per l’importazione di invii B2C nell’UE verrà applicata una commissione di elaborazione aggiuntiva di circa EUR 2 per riga di articolo.

Cosa cambia per il Suo negozio

Panoramica delle tre conseguenze

Calcolo del checkout: a seconda del numero di articoli diversi presenti in un ordine, potrebbero essere applicati dazi aggiuntivi che influenzano il calcolo dei prezzi e delle spese di spedizione.

Comunicazione con i clienti: se i dazi vengono riscossi al momento della consegna (DAP), i vostri clienti dovrebbero esserne informati in anticipo; in caso contrario, potrebbero verificarsi sorprese al momento della consegna ed esperienze negative.

Margine: a seconda dell’assortimento e del numero di righe di articoli per ordine, l’imposta incide in misura diversa sul Suo margine. Vale la pena effettuare un calcolo preventivo.


Chi paga? Spiegazione sulla base di due casi

Nelle spedizioni B2C sono determinanti lo status IOSS e il paese di destinazione

Per le spedizioni a clienti finali con un valore della merce fino a 150 euro sono rilevanti due casi: o i vostri clienti pagano al momento della consegna (DAP) oppure siete voi a sostenere l’imposta e ricevete da noi una fattura a posteriori (PDDP). La seguente panoramica illustra quale dei due casi si applica.

La vostra situazione (B2C, <= 150 EUR)

Chi paga

Cosa fare

Registrato IOSS, paesi di destinazione BE, DK, DE, FI, FR, LU, AT, PT, SE

A partire dal 1° novembre 2026, per la Germania il PDDP diventa obbligatorio per tutti gli invii B2C fino a EUR 150, anche senza registrazione IOSS.

PDDP – Lei (tramite posta)

Assicurarsi che i dati di fatturazione e la registrazione dei dati siano corretti nei «Documenti di accompagnamento per merci di piccolo valore internazionali» o nella «Creazione della lettera di vettura (contro fattura)».

Senza IOSS, altri paesi dell’UE

DAP – Destinatario

Informare i clienti finali di eventuali costi aggiuntivi (modelli, sezione 6).


Impatto sul checkout e sul calcolo dei prezzi

Un esempio di calcolo

L’imposta è dovuta per ogni riga di articolo dichiarata (codice HS) – non per singolo pezzo. È possibile dichiarare più pezzi dello stesso articolo in una singola riga di articolo. A partire dal 1° novembre 2026 verrà applicata inoltre una tassa aggiuntiva di circa EUR 2 per riga di articolo. Gli esempi seguenti illustrano l’ordine di grandezza:

Esempio di ordine

Voci di articolo (codici HS)

Tassa a partire dal 1° luglio 2026

Tassa a partire dal 1° novembre 2026

Articolo singolo

1

3 EUR

5 EUR

Ordine misto

3 codici HS diversi

9 EUR

15 EUR

Ordine di grandi dimensioni

5 codici HS diversi

15 EUR

25 EUR

Nota: i valori riportati sono puramente indicativi; fanno fede le disposizioni esecutive definitive dell’UE e le specifiche attuazioni a livello nazionale.


Nuovi dati obbligatori a livello di articolo

Dal 1° novembre 2026 saranno obbligatori dati aggiuntivi per ogni articolo fino a EUR 150 di tutti gli invii B2C destinati all’UE, indipendentemente dal valore della merce o dalla modalità di spedizione. In assenza di uno dei dati obbligatori, l’invio sarà restituito al mittente.

Campo

Significato

Obbligatorietà

Fonte del dato

Merchant Product Identifier (M-PID)

Numero articolo interno del commerciante online per il relativo articolo

Obbligatorio

Sistema shop online, ERP o sistema di gestione delle merci

Non-Standardised Manufacturer Product Identifier (NS-PID)

Codice prodotto o numero di modello del produttore non standardizzato

Obbligatorio

Prodotto, imballaggio, fattura o dati del produttore/fornitore

Standardised Manufacturer Product Identifier (S-PID)

Identificatore standardizzato del prodotto, ad es. GTIN/EAN, ISBN o UPC

Obbligatorio se disponibile

Codice a barre sull’imballaggio originale, dati del produttore, del fornitore o del prodotto

 

Esempio: Un commerciante online spedisce in Germania un iPhone 8 ricondizionato (64 GB, nero) come invio B2C con un valore della merce pari a EUR 149.

Campo

Valore di esempio

M-PID

REF-IP8-64-BLK-001

NS-PID

MQ6G2ZD/A

S-PID

0190198451017

 

Gli M-PID e gli NS-PID sono definiti direttamente dal commerciante o dal produttore. Non è necessaria alcuna registrazione presso un organismo ufficiale. Attualmente non è prevista nemmeno una struttura specifica. È importante soltanto che gli identificatori vengano utilizzati in modo coerente nel proprio sistema e consentano un’associazione univoca al rispettivo articolo.

Dal 01.11.2026 tali dati potranno essere inseriti nei servizi online per clienti commerciali «Documenti di accompagnamento Merci leggere Internazionale» e «Creare una lettera di vettura (fatturazione successiva)», nonché nel servizio online per clienti privati «Creare una lettera di vettura (pagamento in contanti)». In WebStamp questa funzionalità sarà disponibile dalla fine di novembre 2026.

Dal 1º gennaio 2027 sarà possibile registrare la IOSS Right to Use Reference richiesta in aggiunta per gli invii IOSS tramite piattaforme di e-commerce come Amazon Marketplace o Etsy. Essa conferma l’autorizzazione all’utilizzo del numero IOSS indicato. Tale riferimento vi sarà fornito dal titolare del numero IOSS.


Nuova commissione di trattamento

A partire dal 1° novembre 2026, l'Unione europea introdurrà una nuova commissione di trattamento (Union Handling Fee) oltre all'attuale tassa doganale. La commissione dovrebbe applicarsi a tutte le spedizioni B2C e sarà addebitata in aggiunta a eventuali dazi all'importazione, all'IVA o alla tassa doganale già in vigore dal 1° luglio 2026.

In base alle informazioni attualmente disponibili, la commissione di trattamento ammonterà presumibilmente a circa EUR 2 per riga articolo. Le disposizioni e le tariffe definitive sono ancora in fase di definizione da parte dell'Unione europea. Le informazioni presenti su questa pagina saranno aggiornate di conseguenza.


Importante

La commissione di trattamento (Union Handling Fee) è un elemento autonomo della riforma doganale dell'UE e non sostituisce l'attuale tassa doganale. A seconda della spedizione, entrambi gli addebiti possono essere applicati contemporaneamente.

Importante

La commissione di trattamento (Union Handling Fee) è un elemento autonomo della riforma doganale dell'UE e non sostituisce l'attuale tassa doganale. A seconda della spedizione, entrambi gli addebiti possono essere applicati contemporaneamente.

IOSS vs. Non-IOSS – e onboarding PDDP

Cosa comporta la vostra situazione di partenza

Il fatto che siate registrati nella procedura IOSS determina le modalità di riscossione dell’imposta e l’esperienza che i vostri clienti vivranno al momento della ricezione della spedizione.

Aspetto

Registrato nell’IOSS

Senza IOSS (Non-IOSS)

Incasso

PDDP – fatturazione a posteriori da parte delle Poste a vostro carico

DAP presso il destinatario

Esperienza dei vostri clienti

Nessuna sorpresa al momento della ricezione della spedizione

Il destinatario paga al momento della ricezione della spedizione

Il nostro consiglio

Assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti per il PDDP

Informare i clienti finali o verificare l’IOSS o una soluzione alternativa

Ecco come prepararsi al PDDP

Per il servizio PDDP è necessario disporre di un rapporto di fatturazione con la Posta CH SA, nonché inserire i dati relativi alla spedizione e alle dogane nelle sezioni «Documenti di accompagnamento per merci di piccolo valore internazionali» (dopo aver effettuato l’accesso) o «Creare lettera di vettura (contro fattura)». Nel campo «Assunzione dei costi PDDP», selezioni «sì, mi assumo i costi». Se questi requisiti sono soddisfatti, ci occuperemo noi dell’incasso e Le addebiteremo successivamente le spese. La assisteremo durante la procedura di onboarding.


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